CRITERI GENERALI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI E PER
LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994:
" 1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della
promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di
classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La
promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi
in condotta. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del
consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento
della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un
giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva."
Dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)
" 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto"
Il Collegio definisce i seguenti criteri:
Criteri procedurali
1) la situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato
di un processo continuo e coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di
Classe deve pervenire alla sua definizione eventualmente anche attraverso le
indicazioni desumibili dai giudizi analitici espressi dai singoli docenti.
Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole materie non
possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì
il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga
conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico,
ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui
l’alunno ha eventualmente partecipato;
2) il giudizio finale di promozione o di non promozione deve costituire
una sintesi delle singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal
Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il
giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.
Criteri di valutazione
La misurazione degli esiti viene effettuata
in conformità ai criteri comuni coerenti con la programmazione d’Istituto,
tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e
personale dello studente. In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei
seguenti elementi:
·
frequenza
·
partecipazione al dialogo educativo
·
applicazione allo studio
·
contenuti disciplinari
·
abilità specifiche disciplinari
·
abilità di studio trasversali
Al riguardo vengono utilizzati i parametri
di valutazione pubblicati nella Carta dei Servizi e nel POF.
E’ inoltre valutato per ciascuno studente il
risultato finale mediante comparazione tra gli esiti conseguiti nell’anno
scolastico e l’accertamento dei livelli di partenza, prendendo in
considerazione anche gli esiti degli interventi di recupero, quando essi siano
stati assegnati, e tenendo presente che l’insufficienza in una o più discipline
va in ogni modo valutata alla luce della possibilità di inserimento dello
studente nella classe successiva.
Pertanto:
1)
1) l’alunno
viene dichiarato “promosso” quando abbia riportato la sufficienza in tutte le
materie o quando presenti un’insufficienza non grave in una o più discipline ed
il Consiglio di Classe, sulla base dell’analisi di cui sopra, ritenga (in alternativa):
·
[CASO “CORSO DI RECUPERO CON DEBITO FORMATIVO”]
che abbia la possibilità di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate
nella fase iniziale dell’anno scolastico successivo mediante opportuni
interventi didattici ed educativi integrativi ;
·
[CASO “STUDIO INDIVIDUALE SENZA DEBITO FORMATIVO”]
che egli abbia la possibilità di seguire
proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo, in virtù
delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma
coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti;
2) l’alunno verrà dichiarato “non promosso” quando le insufficienze
riportate siano rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a
giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun
recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la proficua
frequenza della classe successiva.
Tabella di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici:
Voto in decimi |
Giudizio sintetico |
Giudizio analitico |
1 -3 |
gravemente carente e insufficiente |
Manca delle conoscenze fondamentali; non è in grado di affrontare compiti semplici .Si mostra fortemente disorientato rispetto ai contenuti disciplinari. Non rispetta gli impegni scolastici |
4 |
Gravemente |
Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; commette errori nell'esecuzione di compiti semplici; ha difficoltà a condurre analisi corrette e non sa sintetizzare. Manca di autonomia nello studio. Posssiede un lessico scorretto. l'impegno nel lavoro scolastico è scarso. |
5 |
Insufficiente |
Possiede conoscenze non approfondite, commette ancora errori nell'applicazione e nell'analisi; non ha autonomia nella rielaborazione e coglie parzialmente gli aspetti essenziali. Non sempre rispetta gli impegni scolastici. |
6 |
Sufficiente |
Conoscenze adeguate ma non approfondite. Linguaggio abbastanza corretto. Connessioni logiche e competenze essenziali. |
7 |
Discreto |
Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata. Capacità di analisi e di collegamento soddisfacenti. Competenze abbastanza sicure. |
8 |
Buono |
Conoscenze soddisfacenti e approfondite. Esposizione chiara. Buona capacità di rielaborazione personale. Valide competenze disciplinari. |
9 - 10 |
Ottimo |
Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi in ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia. Competenze eccellenti. |
Inoltre si dovranno tenere
presenti le seguenti indicazioni:
Ø
in presenza di materie insufficienti, il
Consiglio di Classe è invitato ad ampia e approfondita . discussione sull’eventuale promozione alla
classe successiva .
Ø poiché per la promozione le insufficienze non devono essere numerose, né tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva (vedi art. 12 comma 5 O.M. N. 330/1997), il Consiglio di Classe è invitato a tenere presente la Soglia di Attenzione, oltre la quale il cdc dovrà approfondire adeguatamente – qualunque sia la decisione finale sia positiva che negativa – e dettagliare esplicitamente a verbale le motivazioni che hanno portato alla delibera.
Costituisce
Soglia di Attenzione:
- il limite di tre
insufficienze senza debiti
formativi non colmati ;
- un limite inferiore a tre
insufficienze quando qualcuna sia particolarmente grave o
accompagnata dal debito formativo non saldato nella stessa disciplina;
I debiti
formativi individuati al termine della seconda classe, indipendentemente dal
fatto che l'insegnamento della disciplina continui o meno nel triennio, pur
determinando un obbligo di superamento nell'anno successivo, non possono
incidere nell'attribuzione del credito scolastico in fase di scrutinio
della terza classe.
A norma di legge un debito formativo non superato
dovrebbe pregiudicare la promozione all’anno successivo,
a meno che il Consiglio di Classe non verifichi che
il quadro complessivo risulti talmente positivo da poter
decidere per la promozione dell’alunno.
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Nel
rispetto dell'autonomia decisionale attribuita ai singoli Consigli di classe,
il Collegio dei docenti dà le seguenti
indicazioni.
1. I docenti utilizzano l'intera scala decimale dei voti (da 1 a 10) soprattutto con riguardo alla parte alta della medesima.
2. I docenti, nel fare la proposta di voto in sede di scrutini intermedi e finali, superano il criterio aritmetico tenendo conto, per la propria disciplina, dei seguenti elementi:
q l’assiduità della frequenza scolastica,
q l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,
q l'interesse e l'impegno alle attività complementari ed integrative.
N.B.: ai sensi dell’art. 8 dell’OM n. 43/2002, i
docenti sono invitati a superare la stretta corrispondenza con la media
aritmetica dei voti attribuiti in itinere e, quindi, anche eventuali criteri restrittivi seguiti.
Si raccomanda ai Consigli di classe che, in sede di scrutini finali, prestino attenzione a non penalizzare eccessivamente quegli studenti che, per effetto della sola media, si trovino già ai limiti superiori della banda di oscillazione (vedi tabella A allegata al regolamento), poiché non potrebbero usufruire dei punti aggiuntivi che il consiglio può assegnare in base agli altri elementi di valutazione.
Col nuovo esame finale di Stato è introdotto nel curriculum scolastico di ogni studente un sistema di crediti sui quali occorre fare chiarezza.
Al termine di ciascuna classe del triennio ogni ragazzo avrà un credito determinato in modo prioritario dalla media dei voti ottenuti nello scrutinio finale.
Il punteggio attribuito sarà determinato con il seguente criterio, previsto dalla legge:
media dei voti |
CREDITO SCOLASTICO |
|
3° e 4° anno |
5° anno |
m = 6 |
2 |
4 |
6 < m £ 7 |
3 |
5 |
7 < m £ 8 |
4 |
6 |
8 < m £ 10
|
5 |
7 |
La scuola può attribuire un punto aggiuntivo per credito scolastico oppure per credito formativo
1. 4. Al singolo allievo sarà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione se la media aritmetica dei voti di scrutinio sarà superiore, nella parte dopo la virgola, allo 0,5; negli altri casi l’ulteriore punto previsto dalla banda di oscillazione sarà attribuito se saranno riscontrati positivi il primo ed almeno un altro dei seguenti elementi, nei livelli sotto indicati:
q l’assiduità della frequenza scolastica
per decisione del Consiglio di classe, su proposta del coordinatore
q l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo
per decisione del Consiglio di classe, su proposta del coordinatore (del voto di condotta non si tiene espressamente conto)
q l'interesse e l'impegno nelle attività
complementari ed integrative
le attività valutabili sono tutte quelle organizzate dalla scuola e rientranti nel POF. In questo caso l'allievo deve aver conseguito almeno un livello di giudizio D (distinto) oppure O (ottimo), certificato dal referente del progetto su modulo predisposto.
In particolare
l’attività
di alternanza scuola-lavoro verrà valutata con le stesse modalità nello
scrutinio finale della classe quinta.
q crediti formativi
Si considerano crediti formativi quelle attività svolte al di fuori della scuola per non meno di 20h e che siano certificate da Enti esterni riconosciuti e che siano coerenti con l'indirizzo scolastico scelto. Sono considerate credito formativo anche le attività di solidarietà civile purché certificate e continuative. Nella certificazione deve essere, infatti, specificata la frequenza a tale attività e qualificato l'impegno.
In caso di promozione con carenze in una o più discipline (debito formativo) non viene attribuito alcun punto aggiuntivo. Tale punto potrà essere restituito, non automaticamente ma su delibera del Consiglio di classe, l'anno successivo in sede di scrutinio finale qualora l'alunno abbia sanato il debito formativo.
Non si danno crediti in caso di non promozione alla classe successiva.
Pertanto alla fine del triennio un alunno può avere al massimo tre punti di credito aggiuntivo.
Il credito complessivo maturato nel corso del triennio
verrà conteggiato in sede di scrutinio agli esami di Stato.
Le certificazioni
devono essere consegnate dagli studenti entro il 15 maggio al protocollo
che le consegnerà in copia al docente coordinatore della classe.
I consigli di classe, nel valorizzare i crediti formativi, dovranno verificare scrupolosamente che dalle esperienze documentate derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione (cfr. art 12 del regolamento). Si ricorda che, in base all'art. 8, comma 6, della già citata OM n. 43, l’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno (quindi anche dei crediti formativi) va deliberata, motivata e verbalizzata; inoltre i crediti formativi verranno riportati nella certificazione rilasciata al termine dell'esame di Stato, insieme al diploma.
Infine si pongono i seguenti limiti di ammissibilità:
§ § le attività certificate sono accolte per competenza temporale, nel senso che devono riguardare l'anno scolastico corrente, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della legge di riforma degli esami di Stato: "Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti a quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio";
§ § In nessun caso possono essere riconosciute come crediti formativi le attività che si svolgono parzialmente o totalmente in coincidenza con l'orario scolastico della mattina.
2.
5. Dall'art.
3, commi 2' e 3' dell'Ordinanza Ministeriale n. 128, Prot. n. 6582 del 14
maggio 1999: " I docenti che
svolgono l'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene
conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento,
del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse
con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica
(omissis) ".
..
DEBITI FORMATIVI. CRITERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO FORMATIVO
Dall'art. 193 bis, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 297/1994:
INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI
"1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli
studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di
interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma
programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed
interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia
giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie.
In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i
consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che
vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento,
attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché
interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.
2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono
stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate
dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto,
secondo le rispettive competenze, il collegio dei docenti effettua verifiche
periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi
forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di
apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì
i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio
finale."